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[1]Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennita':

[2]indennita' di 1ª categoria............... L. 3.300 indennita' di 2ª categoria............... L. 2.000 indennita' di 3ª categoria............... L. 1.000

Testo in vigore dal 25 febbraio 1952 al 14 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-02;61~art1 · fonte del testo