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[1]Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennita':
[2]indennita' di 1ª categoria............... L. 3.300 indennita' di 2ª categoria............... L. 2.000 indennita' di 3ª categoria............... L. 1.000
Testo in vigore dal 25 febbraio 1952 al 14 gennaio 1956
