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Ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato addetti ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi, che compiano servizi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza, a una distanza superiore ai 5 chilometri dalla sede di ufficio loro assegnata, con ritorno nella stessa giornata, e' attribuito, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi regolamentari, aumentate di due decimi, un'indennita' giornaliera che sara' stabilita, per i vari gradi o qualifiche ed eventualmente variata, con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro. Qualora il servizio renda necessario il pernottamento fuori della sede di ufficio, purche' preventivamente autorizzato dalla competente Direzione compartimentale, si applicano le normali disposizioni sul trattamento di missione, eccetto per quanto concerne la distanza minima, che e' stabilita in quella indicata nel precedente comma.
Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 1 gennaio 1974
