Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1955 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
Il personale di cui al precedente articolo puo' essere autorizzato dalle competenti Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi ad usare mezzi di trasporto differenti da quelli in servizio pubblico di linea qualora detti mezzi di trasporto manchino per parte o per l'intero percorso ovvero gli orari di essi siano inconciliabili con quelli del servizio da espletare. Nei casi di cui al precedente comma le indennita' da corrispondersi a titolo di rimborso spese di viaggio sono determinate e variate con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro. Per i viaggi gratuiti compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o da altri interessati spettano i normali compensi chilometrici previsti per i viaggi inerenti alle missioni.
Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 1 gennaio 1974
