All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum". AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Testo vigente dal 17 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-17;173~art1 · fonte su Normattiva