Al secondo comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32". Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14".

Testo vigente dal 18 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art3 · fonte su Normattiva