Al secondo comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32". Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14".
Testo vigente dal 18 ottobre 1993
