Art. 3 — Comitato organizzatore
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, e' costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:
- a)cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;
- b)tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;
- c)due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;
- d)due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
- e)sette rappresentanti delle regioni;
- f)sette rappresentanti designati dalle piu' importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;
- g)sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;
- h)quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative;
- i)quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;
- l)tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali piu' rappresentative;
- m)quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- n)due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1984;
- o)un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530. 1 I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera c) e tra i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 1. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresi' sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonche su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373
1Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui al comma 1 del presente articolo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1994 al 22 dicembre 2008
