Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione

Art. 6 — Presidenza della Conferenza - Comitato di presidenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La Conferenza e' presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni, designato dai membri del comitato organizzatore, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterra' di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-12-29;540~art6 · fonte su Normattiva