Art. 7 — Delegati e invitati alla Conferenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Partecipano alla conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, nonche' i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi, ovvero di tutte le varie componenti nel caso dei Comitati designati ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle comunita' di origine italiana nei vari Paesi. Il numero dei delegati e' fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresi' di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari Paesi, nonche' il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonche' esperti negli stessi problemi. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai commi 1 e 2. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008
