Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione

Art. 8 — Segretariato e segretario generale della Conferenza

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Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione e' istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il segretariato e' diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso e' costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unita'. A seconda della necessita', il segretario generale e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unita'. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione. Il segretario generale, che e' sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-12-29;540~art8 · fonte su Normattiva