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Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza e' stanziato un contributo straordinario di lire cinque miliardi, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi. La gestione delle somme suindicate e' disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilita' del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge. All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero degli affari esteri". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;540~art9 · fonte su Normattiva