Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:
- a)corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;
- b)corsi di preparazione tecnico-professionale;
- c)corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.
Testo vigente dal 19 aprile 1971
