I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 e' adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione. I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per la pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale. Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Testo vigente dal 19 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art4 · fonte su Normattiva