Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Art. 2
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L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformita' alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 maggio 1949 al 21 maggio 1950
