L'organizzazione del corso di cui all'articolo 2, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:

  • a)di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;
  • b)di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
  • c)di un professore d'igiene e puericultura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;
  • d)di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione allo insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale. Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nel provveditorato agli studi.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-19;349~art5 · fonte su Normattiva