Art. 4
L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:
- a)di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;
- b)di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
- c)di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;
- d)di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;
- e)di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
