L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:

  • a)di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;
  • b)di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
  • c)di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;
  • d)di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;
  • e)di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-19;349~art4 · fonte su Normattiva