Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1974 al 29 giugno 1975. Leggi il testo vigente →

L'inquadramento di cui al precedente articolo e' altresi' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali gia' regolamentate per legge. Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente articolo 1. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12. L'utilizzazione avverra' nelle mansioni per le quali il personale sara' stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1974 al 29 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-01-07;5~art2 · fonte su Normattiva