All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti".

Testo vigente dal 17 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-14;94~art1 · fonte su Normattiva