All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento".
Testo vigente dal 22 marzo 2001
