All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 30 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-21;391~art1 · fonte su Normattiva