All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
Testo vigente dal 30 luglio 1984
