Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonche' gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreche' la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/2006

    Questione inammissibile
    1 febbraio 2006

    Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 3, della legge n. 274 del 1991 e 7, primo comma, della legge n. 1646 del 1962, sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa »; sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione, i nipoti ex fratre del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa ». Infatti, alla luce della premessa interpretativa seguita dal rimettente - secondo la quale dette disposizioni detterebbero la disciplina «applicabile ratione temporis » alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, giacché, «ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo trattamento di riversibilità», occorrerebbe, a suo avviso, aver riguardo proprio «alla disciplina vigente alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato» -, è priva di coerenza la scelta di denunciare l'art. 17 della legge n. 274 del 1991, congiuntamente ad altra norma precedentemente in vigore, e, al tempo stesso, negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - il quale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme sostitutive ed esonerative di detto regime e, dunque, anche alle pensioni dei dipendenti pubblici -, laddove entrambe le predette norme risultano essere successive all'evento che lo stesso giudice a quo indica come «fatto generatore dell'invocato trattamento di riversibilità» e cioè la morte del pensionato. - Sull'inammissibilità (manifesta) di questioni prospettate in modo contraddittorio, v. citate ordinanze n. 189/2005 e n. 189/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 c.c. · Art. 143 c.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art17 · fonte su Normattiva