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Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'eta' di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al teste unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio. Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianita' minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Il personale inquadrato a ruolo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge e che all'atto dell'inquadramento abbia superato il 50° anno di eta', anziche' essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove gia' non lo sia, all'istituto nazionale della previdenza sociale. Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma, avviene al compimento del 60° anno di eta' nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.
Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
