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Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per soli titoli per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto riservati a coloro che con contratto a tempo determinato stipulato con la Azienda, siano stati in servizio nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano altresi' cumulato almeno 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio precedente la data medesima. Nei bandi di concorso speciale sara' previsto per ciascuna qualifica il numero dei posti da mettere a concorso in relazione alle disponibilita' di organico. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e' prescritto il possesso dei requisiti previsti dal primo comma del precedente articolo 7. Nei confronti del personale assunto nei ruoli ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi del precedente articolo.

Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;880~art11 · fonte su Normattiva