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L'onere derivante dalla presente legge, valutato in milioni 5.000 per il 1971, in milioni 24.000 per il 1972, in milioni 32.000 per il 1973 e per gli anni successivi, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi i esercizi. All'onere di lire 5.000 milioni relativo all'anno 1971 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del proprio bilancio: n. 101 (900 milioni), n. 110 (1.000 milioni), n. 112 (150 milioni), n. 203 (800 milioni), n. 219 (1.500 milioni) e n. 301 (650 milioni). All'onere di lire 24.000 milioni relativo all'anno 1972 l'Azienda medesima provvedera': per lire 6.000 milioni, con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 1232, che reca modifiche alle "condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato"; per lire 18.000 milioni, con una sovvenzione di pari importo del Tesoro, a fronte della quale sara' corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;880~art13 · fonte su Normattiva