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Con effetto dal 1 gennaio 1971 al personale che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta pervenuto nella carriera di appartenenza da una carriera inferiore, senza conservazione dell'anzianita' maturata nella posizione di provenienza e con immissione in una delle qualifiche, diversa da quella iniziale, che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state fuse in una sola, e' attribuita, ai fini dell'avanzamento, un'anzianita' pari a quella che, in base alle norme emanate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, era richiesta per il conseguimento della qualifica di immissione partendo da quella iniziale della rispettiva carriera. Qualora la suddetta immissione sia avvenuta con conservazione dell'anzianita' maturata nella posizione di provenienza, e' attribuita ai fini medesimi l'anzianita' di cui al precedente comma, se piu' favorevole. Al personale che alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta pervenuto nella carriera di appartenenza da una carriera corrispondente o superiore, con immissione in una delle qualifiche che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state fuse in una sola, e' riconosciuta, ai fini dell'avanzamento, l'anzianita' maturata nella carriera di provenienza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a coloro che fruiscono della norma transitoria prevista dall'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;880~art5 · fonte su Normattiva