Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli inquadramenti di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta per essi necessario e stabilito come segue:

[2]Personale degli uffici...................... 149 Personale dell'esercizio.................... 2.412

[3]I suddetti contingenti risultano gia' compresi in quelli stabiliti dall'articolo 1 della presente legge. Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione emanera' un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo. Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali.

Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-10-29;880~art9 · fonte su Normattiva