All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, e' aggiunto il seguente terzo comma: "E' escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilita' istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purche' il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non puo' superare i 150 centilitri. E' vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto e' limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti".

Testo vigente dal 12 ottobre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;527~art2 · fonte su Normattiva