E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.

Testo vigente dal 7 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-11;138~art4 · fonte su Normattiva