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La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e fino al 31 dicembre 1975 con l'articolo 15 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1980 a favore dei comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo. I contributi di cui al precedente comma sono concessi a prescindere dagli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la concessione dei contributi di cui al primo comma e' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, di lire 350 milioni per l'esercizio 1976, di lire 300 milioni per l'esercizio 1977, di lire 250 milioni per l'esercizio 1978, di lire 200 milioni per l'esercizio 1979, e di lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-26;189~art4 · fonte su Normattiva