Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1969, n. 964.
Abrogato dal 14 gennaio 1970
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1969, n. 964.
Abrogato dal 14 gennaio 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1968 al 14 gennaio 1970. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per gli anni 1969 e 1970, le compartecipazioni da attribuire ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale. La quota fissa e' stabilita, per i comuni, nel 7,80 per cento e, per le province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60. La maggiorazione annuale e' stabilita, per i comuni, nel 3,30 per cento, e per le province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1969, N. 964
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;420~art4 · fonte del testo