Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalita' e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno. Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.

Testo in vigore dal 25 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-12;952~art2 · fonte su Normattiva