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L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalita' e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno. Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.
Testo in vigore dal 25 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
