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I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere altresi' utilizzati per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874, gia' appaltate ed in corso di costruzione, nonche' a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare in proprieta' alle regioni Campania, Puglia e Sardegna secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, gia' appaltate ed in corso di realizzazione.

Testo in vigore dal 13 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;204~artunico · fonte del testo