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E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi a integrazione della somma di lire 20 miliardi assegnata all'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, per i lavori connessi alla esecuzione nel 1970 del secondo censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria. L'onere verra' fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 aprile 1973 al 22 dicembre 2008
