L'ulteriore programma di cui al precedente articolo sara' finanziato dallo Stato con un contributo straordinario di lire 70 miliardi, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per il restante importo dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a valere sul contributo ad essa erogato annualmente ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Testo vigente dal 11 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;360~art2 · fonte del testo