Per il completamento dell'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967. Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.

Testo vigente dal 24 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;25~art1 · fonte su Normattiva