Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.

Testo vigente dal 30 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-07;1108~art1 · fonte su Normattiva