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Agli attuali direttori didattici, gia' dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da Comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente alla esecuzione dell'art. 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352. Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procedera' alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 10 luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvedera' alla ricostruzione della carriera e sara' conferito il nuovo grado loro spettante.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
