Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita' previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento. Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

Testo vigente dal 19 novembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-11-10;1175~art1 · fonte del testo