Art. 2 — Tariffe comunali per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicità affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attività - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacità contributiva, perché non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende più difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
Art. 15 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine · Art. 2 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Recanati perché sollevate in sede di vidimazione di ingiunzioni fiscali. Invero è pacifico, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, che la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto di esecutorietà alla ingiunzione fiscale non è giurisdizionale ma amministrativa, l'ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento amministrativo sui generis, caratteristico dei procedimenti di riscossione delle imposte ed, in genere, delle entrate patrimoniali dello Stato (art. 1 e segg. r.d. 14 aprile 1910, n. 639). È soltanto con l'opposizione del debitore che si apre la fase giurisdizionale, ed è pertanto in quella sede che avrebbero potuto essere sollevate dal giudice questioni di legittimità costituzionale, giacché nella prima fase, quella amministrativa, mancano i presupposti richiesti all'uopo dal sistema. (Sent. 74 del 1971, 81 del 1970, 216 del 1972).
Art. 97 cost. · Art. 51 cost. · Art. 54 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1961
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art2 · fonte su Normattiva