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All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) armare le unita' navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonche' farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di Istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1969 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1969-10-01;698~artunico · fonte del testo