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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".

Testo in vigore dal 1 luglio 1967 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-06-21;470~artunico · fonte del testo