Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente. Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralita' degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;26~art1 · fonte su Normattiva