Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonche' alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attivita' di ricerca od industriale".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;26~art2 · fonte su Normattiva