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[1]Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza, indicata nell'articolo 1 della legge medesima, le seguenti categorie di personale:
[2]Carriera di concetto: Istituti per sordomuti: assistenti; Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278; personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.
[3]Carriera esecutiva: Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 475; personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.
Testo in vigore dal 23 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
