Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, e' preposto un funzionario con qualifica di direttore generale. A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e' istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.

Testo vigente dal 26 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-21;6~art1 · fonte del testo