Art. 30 — Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sara' determinata con uno o piu' provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvedera' immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 416. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai gia' esistenti posti delle qualifiche dirigenziali. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale e' composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Testo vigente dal 9 marzo 1987
