La tredicesima mensilita' dovuta per l'anno 1963 al personale in attivita' di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilita' dell'assegno temporaneo in godimento. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parita' di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

Testo vigente dal 13 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;656~art1 · fonte su Normattiva