L'integrazione della tredicesima mensilita' prevista dalla presente legge: e' soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963; non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attivita' di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo; non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66; non va computata, altresi', per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della Legge 9 novembre 1961, n. 1240.
Testo vigente dal 13 agosto 1964
