Ai fini della liquidazione delle indennita' di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilita', computato per l'indennita' di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennita' stesse e' effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilita' del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art8 · fonte su Normattiva