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Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' sostituito dai seguenti: "Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro".
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
