Art. 1
Dopo il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi: "Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, puo' condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purche' presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d) della presente legge. L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Testo vigente dal 15 ottobre 1971
